Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge istituisce servizi medici specifici a tutela dei soggetti di sesso maschile in età puberale, adolescenziale e nella terza età al fine di garantire una accurata prevenzione e una cura adeguata delle malattie genito-urinarie a tutela del diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione.